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[1]Compiti i cinque anni di servizio sotto le armi di cui all'art. 2, il sottufficiale che ne e' giudicato meritevole puo' contrarre una rafferma di tre anni, e al termine di questa altre quattro successive rafferme di un anno con premio.
[2]Tali rafferme sono concesse dal Ministro della Guerra.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
