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[1]Le disposizioni contenute nella presente legge non infirmano i diritti acquisiti da aspiranti ad impieghi civili nelle Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie prima della promulgazione della presente legge, purche' non importino passaggi da altre Amministrazioni in quella della guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[4]UMBERTO.
[5]Ferrero.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
