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[1]Al sottufficiale, al quale cessando dal servizio sotto le armi o essendo promosso sottotenente nel Regio esercito, competa il pagamento di capitali di rafferme con premio, ottenute precedentemente o che gia' l'abbia realizzato, e cosi' al sottufficiale provveduto di pensione di riassoldamento, non sara' corrisposta veruna delle indennita' di cui agli articoli 11, 12 e 13.

[2]Peraltro a quelli di essi che abbiano assunto qualche rafferma a senso della presente legge, sara' corrisposta una indennita' pari a tante volte 300 lire quanti gli anni di servizio compiti per esse rafferme.

Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1470~art37 · fonte del testo

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