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[1]Al sottufficiale, al quale cessando dal servizio sotto le armi o essendo promosso sottotenente nel Regio esercito, competa il pagamento di capitali di rafferme con premio, ottenute precedentemente o che gia' l'abbia realizzato, e cosi' al sottufficiale provveduto di pensione di riassoldamento, non sara' corrisposta veruna delle indennita' di cui agli articoli 11, 12 e 13.
[2]Peraltro a quelli di essi che abbiano assunto qualche rafferma a senso della presente legge, sara' corrisposta una indennita' pari a tante volte 300 lire quanti gli anni di servizio compiti per esse rafferme.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
