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Ai sottufficiali provvisti di riassoldamento con premio o di rafferme con premio sara' fatta sempre facolta' di optare per il trattamento dato dalla presente legge; in tal caso dovranno rinunziare definitivamente ai diritti derivanti dai riassoldamenti e dalle rafferme con premio compiute od in corso, e sara' loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla presente legge, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione; acquisteranno inoltre tutti i diritti stabiliti dalla presente legge per ottenere impiego civile, per la giubilazione e per le varie indennita'.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
