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[1]I sottufficiali aventi rafferme con premio continueranno a percepire i premi annuali, e sara' pure loro corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo.
[2]Ultimata la rafferma in corso, potranno assumerne altre successive di un anno senza soprassoldo per acquistare il diritto alla giubilazione o ad un impiego civile; non potranno pero' ottenere quest'ultimo se non dopo 14 anni di servizio sotto le armi e, ad ogni modo, non prima di aver compiuto sotto le armi altri due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso.
[3]Coloro invece che non intendessero proseguire Del servizio sotto le armi oltre i 12 anni, potranno, dopo raggiuntili, aspirare ad un impiego civile, ma soltanto in ragione di un quinto dei posti vacanti.
[4]Fermo restando il prescritto dall'art. 7 per la decorrenza del servizio della rafferma, il soprassoldo relativo decorrera' per i sottufficiali attualmente sotto le armi dalla data della concessione della rafferma.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
