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Ai sottufficiali presentemente sotto le armi, non provvisti di rafferme con premio, sara' corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo. Ultimata la ferma cui sono ascritti, sara' loro applicabile senza restrizioni la presente legge, e potranno assumere successivamente le rafferme di un anno stabilite dalla legge stessa coll'assegno di lire 100 sulla propria massa o coll'annuo soprassoldo di lire 219.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
