Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni contenute nell'articolo 2 circa la durata della ferma del sottufficiale saranno applicate a tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883, o che si troveranno nei reparti di istruzione alla data della promulgazione della presente legge.
[2]Tutti gli altri sottufficiali continueranno negli obblighi di servizio cui sono vincolati.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
