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[1]Il sottufficiale che da meno di due anni si trovi in congedo illimitato puo' essere riammesso in servizio, purche' non oltrepassi l'eta' di 32 anni compiuti, ed assuma una nuova ferma di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi.
[2]Il sottufficiale riammesso in servizio puo' pero' dopo un anno, purche' riunisca le condizioni necessarie, essere proposto per la rafferma di tre anni, quale e' stabilita dalla presente legge; e quando vi sia ammesso, rimarra' prosciolto dalla ferma di cinque anni da esso contratta, e correra' la sorte degli altri sottufficiali.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
