Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 18 e 23, non sono applicabili ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, del corpo invalidi e veterani, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e dei depositi cavalli stalloni, ai sottufficiali musicanti ed ai capi armaiuoli.

[2]Pei detti sottufficiali rimangono in vigore tutte le altre disposizioni preesistenti, comprese quelle relative alle rafferme con premio stabilite dall'art. 137 del testo unico della legge sul reclutamento, le quali rafferme sono pure conservate per i carabinieri Reali non sottufficiali e per gl'individui di truppa attualmente ammissibili alle dette rafferme benche' non sottufficiali.

[3]Sono altresi' mantenute in vigore per tutti indistintamente i militari che abbiano compiuto otto anni di servizio, o cinque per i sottufficiali cui e' applicabile la presente legge, le rafferme di un anno senza premio.

Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1470~art29 · fonte del testo

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