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[1]Il sottufficiale che in virtu' della presente legge sia stato impiegato in una Societa' ferroviaria od altra, nella quale, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, ricevera' dalla Cassa militare, dopo un anno che si trovera' in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennita' di lire 600 come quota capitale pensione per i dodici anni del servizio militare prestato.
[2]Qualora presso le Amministrazioni delle dette Societa' esistessero Casse-pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avra' facolta' di versare nelle Casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa Amministrazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
