Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, inteso il parere di una Commissione composta di due membri dei due rami del Parlamento e di funzionari dei diversi Ministeri, saranno determinati numericamente i posti riservati ai sottufficiali in base all'art. 20, e saranno stabilite le norme per la concessione di essi posti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
