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[1]Gli impieghi riservati ai sottufficiali, in virtu' dell'articolo 10, sono:
- a)Tutti quelli di scrivani locali ed assistenti locali; assistenti del genio, uscieri, custodi ed altri analoghi in tutte le Amministrazioni dipendenti dal Ministro della Guerra;
- b)In tutte le altre Amministrazioni dello Stato: meta' dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 o 900 lire;
[2]I posti di ufficiale d'ordine nell'Amministrazione della Guerra sono pero' tutti devoluti agli scrivani locali.
[3]Quelli di ufficiale d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato sono devoluti agli scrivani stessi soltanto per meta';
- c)Nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sara' inserta nelle speciali convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Societa' private.
[4]Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei corpi della Reale marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
