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[1]I sottufficiali di cui ai capoversi a, b, c dell'articolo 1 sono vincolati con la ferma temporanea di dodici anni, dei quali passano, in tempo di pace, cinque sotto le armi e sette in congedo illimitato.
[2]In quest'ultima posizione rimangono per quattro anni ascritti all'esercito permanente e per tre alla milizia mobile, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
