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[1]Il sottufficiale che non aspiri ad un impiego, e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo puo' sempreche' ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di lire 365 sino al termine del suo servizio militare.
[2]Sempre quando sia conciliabile colle esigenze del servizio, il sottufficiale, al termine di dodici anni di effettivo servizio, sara' nominato furiere, e dopo sedici anni furiere maggiore; ad ogni modo ne avra' le competenze.
[3]Il sottufficiale che abbia compito dodici anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potra', in seguito a sua domanda, essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in cui rimarra' in attesa di detto impiego ricevera' tutti gli assegnamenti stabiliti pel sottufficiale che rimanga in servizio oltre ai dodici anni e non aspiri ad un impiego.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
