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Il sottufficiale raffermato a mente della presente legge, che divenga inabile al servizio militare prima di avere compito 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento, una indennita' uguale a tante volte lire 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
