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[1]Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi il sottufficiale acquista il diritto ad una indennita', per una volta sola, di lire 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.
[2]Tale indennita' gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno puo' pero' essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del Ministro della Guerra.
[3]Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi sino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a lire 1000 in piu' della suddetta indennita'.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
