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[1]I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

  • a)Fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18 mesi di servizio;
  • b)Fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e dei corpi, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;
  • c)Fra gli allievi della Scuola militare o dell'Accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possano essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale pero' non sia di regolamento militare.

[2]Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente;

  • d)Gli ufficiali di complemento, che, a senso dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado;
  • e)I militari di cui al capoverso d dell'articolo 1 della precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;
  • f)I volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneita' a sergente;
  • g)I caporali maggiori che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.

Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1470~art1 · fonte del testo

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