Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I sottufficiali dell'esercito si reclutano:
- a)Fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18 mesi di servizio;
- b)Fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e dei corpi, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;
- c)Fra gli allievi della Scuola militare o dell'Accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possano essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale pero' non sia di regolamento militare.
[2]Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente;
- d)Gli ufficiali di complemento, che, a senso dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado;
- e)I militari di cui al capoverso d dell'articolo 1 della precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;
- f)I volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneita' a sergente;
- g)I caporali maggiori che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
