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[1]I Consigli di disciplina che, all'atto della promulgazione della presente legge, siano gia' stati disposti o convocati o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.
[2]Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano gia' espresso il loro parere, nel solo caso pero' che questo non sia stato favorevole.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
