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L'ufficiale in congedo, allorche' e' chiamato a prestare servizio temporaneo, e' provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e puo' anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del R. esercito o della R. marina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
