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[1]Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:
[2]1° fuori servizio;
[3]2° in servizio temporaneo;
[4]3° dispensato da ogni eventuale servizio.
[5]Normalmente l'ufficiale in congedo e' fuori servizio, ed anche in tale posizione e' soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto reale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
