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Nei casi indicati nel Capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado e' dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
