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[1]Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.
[2]Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
