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[1]Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente da' facolta' all'ufficiale sottoposto a Consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.
[2]Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.
[3]Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.
[4]Dopo cio' il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
