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[1]Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi e' sottoposto.
[2]Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.
[3]In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potra' intervenire alle udienze del Consiglio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920
