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E' affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facolta' di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
