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L'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina e' trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento utile alla manifestazione della verita', all'autorita' militare, che, a norma degli articoli 44, 49, 59, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio di disciplina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
