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[1]Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobiliate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina e' stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.
[2]Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunera' nel Regno.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 9 maggio 1915
