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Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio e' fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio piu' anziano residente e presente nella capitale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
