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[1]Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.
[2]Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.
[3]In mancanza di essi l'estrazione a sorte e' fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianita' corrispondente.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
