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[1]((L'ordinamento e la procedura del Consiglio di disciplina presso reparti dell'esercito mobilitato o in servizio fuori del Regno sono stabiliti da regolamenti speciali approvati con decreto Reale.
[2]Il Consiglio di disciplina non sara' ordinato che su dati definitivi, gia' contestati tutti all'ufficiale e dovra' essere formato di non meno di tre membri, i quali saranno designati dall'autorita' militare gerarchica a cui e' demandata la facolta' di ordinarlo.
[3]Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si adunera' nel Regno)).
Testo in vigore dal 9 maggio 1915 al 22 ottobre 1915
