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[1]Per gli ufficiali interiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio: e se, per un medesimo fatto o piu' fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado piu' elevato, e, a parita' di grado, di maggiore anzianita'.
[2]Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.
[3]Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui Capoluogo e' piu' vicino, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
