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L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, puo' farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purche' inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purche' compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
