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[1]Il Consiglio e' presieduto da quello fra i suoi membri che e' piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, di maggiore anzianita'.
[2]Il relatore del Consiglio sara' eletto dai membri del Consiglio stesso e dovra' essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
