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[1]L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facolta' di ricusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o piu', eguale facolta' spetta a ciascuno di essi.

[2]Tale facolta' non puo' esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovra' farsi dei nomi estratti.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art39 · fonte del testo

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