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[1]L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facolta' di ricusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o piu', eguale facolta' spetta a ciascuno di essi.
[2]Tale facolta' non puo' esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovra' farsi dei nomi estratti.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
