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Non possono far parte del Consiglio di disciplina:
- a)gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente:
- b)l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;
- c)Fautore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;
- d)il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;
- e)gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
