Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920. Leggi il testo vigente →
[1]Se, per un medesimo fatto o piu' fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina e' emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il piu' elevato in grado o il piu' anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.
[2]Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge, secondo il grado piu' elevato, e, a parita' di grado, secondo la maggiore anzianita'.
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920
