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L'ufficiale del R. esercito o della R. marina, qualunque ne sia il grado, non puo' essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 45 e 51.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
