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[1]I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto reale.
[2]Il decreto reale, col quale l'ufficiale e' collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
