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[1]E' in facolta' del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.
[2]Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed e' reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale puo' essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.
[3]L'ufficiale, sospeso dall'impiego perche' sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
