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[1]Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale e' richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, e' trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.
[2]Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale e' trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione e' regolata analogamente all'art. 18.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
