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[1]L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perdera' nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.
[2]Il regolamento stabilira' per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalita' dell'applicazione.
[3]Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianita' di grado.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
