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[1]L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non puo' rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.
[2]Nondimeno tale durata puo' essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un Consiglio di disciplina.
[3]Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso e' conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
