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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermita' temporanee provenienti da cause di servizio.

[2]Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio e' protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa puo' essere maggiore di tre anni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art16 · fonte del testo

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