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[1]La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non puo' essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.
[2]Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel Capoverso dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
