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Nei collocamenti d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorita' in aspettativa per la stessa causa.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
