Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale non puo' essere collocato in aspettativa se non per une delle seguenti cause:

  • a)riduzione di quadri;
  • b)ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
  • c)infermita' temporaneo provenienti da cause di servizio;
  • d)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
  • e)motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
  • f)sospensione dall'impiego.

[2]Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto reale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art11 · fonte del testo

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