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[1]Per effetto della Legge 11 agosto 1870, e salva l'osservanza degli articoli 14 e 15 del Regolamento 23 dicembre 1870, s'intendono abrogate le disposizioni vigenti nelle Provincie Napoletane, Siciliane e Parmensi ed altre, intorno all'obbligo di allegare gli estratti catastali agli atti tra vivi, per traslazione di dominio o godimento, o per costituzione d'ipoteca.
[2]S'intende parimente cessato l'obbligo che nelle Provincie Napoletane e Siciliane era fatto ai Notai di denunziare all'Uffizio del Catasto i fondi che dai loro atti, in confronto degli estratti catastali, risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto.
Testo in vigore dal 4 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
