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[2]A coloro che per la fine di ottobre 1871 non avranno fatto regolare domanda di voltura, sara' inflitta la multa stabilita dal n. 3 della tariffa annessa alla detta Legge.
[3]La mora, agli effetti della multa, decorrera' dal 1° ottobre 1874, o dalla scadenza del termine ordinario che per recenti mutazioni di proprieta' o possesso si verifichi durante il detto mese.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1871, n. 260
1La L. 16 giugno 1871, n. 260 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il termine del quale e' parola all'articolo 1 della Legge del 3 maggio 1871, n. 202, serie seconda, scadra' il 30 giugno 1872".
L. 30 giugno 1872, n. 878
2La L. 30 giugno 1872, n. 878 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine utile per presentare la domanda di volture catastali, di cui le leggi 11 agosto 1870, n. 5784 e 3 maggio 1871, n. 202, a tutto l'anno 1872".
Testo in vigore dal 18 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
