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[1]La provincia, il comune o gli altri Corpi morali forniscono il podere o terreno ed il casamento necessario, e provvedono all'adattamento ed alla manutenzione di questo.
[2]Le altre spese d'istituzione stanno per tre quinti a carico dello Stato e per due quinti a carico degli enti predetti.
[3]Questi contribuiscono inoltre per due quinti nelle spese pel pagamento degli stipendi e per l'annuo mantenimento della scuola e del convitto, in quella proporzione che sara' fra essi concordata.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
