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[1]All'amministrazione della Scuola sovraintende un Comitato composto di delegati del Governo e degli altri Corpi morali, che concorrono alla fondazione ed al mantenimento di essa.
[2]Il Comitato esamina e propone il bilancio annuale, compilate dal direttore, e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, per mezzo del prefetto.
[3]La retta da corrispondersi dai convittori sara' annualmente stabilita nel bilancio.
[4]Il Comitato ha cura del regolare esercizio del bilancio; vigila al buon andamento della Scuola e del Convitto, il cui governo e' affidato al direttore; propone al Ministero tutti i provvedimenti che stima opportuni, ed esercita le speciali attribuzioni che sono date ad esso, o col Regio decreto di cui all'art. 3, o con decreto Ministeriale.
[5]L'amministrazione della Scuola, anche per la resa annuale dei conti, si conformera' alla legge ed al regolamento sulla amministrazione e la contabilita' dello Stato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
